PREMESSA
Definizione
1 – Per Stadio si intende l’interna struttura dello Stadio Alberto De Cristofaro, Giugliano in Campania comprese tutte le aree pertinenziali e l’area riservata esterna
2 – Per Club si intende il Giugliano Calcio 1928.
3 – Per evento si intende ogni manifestazione sportiva che ha luogo nella Stadio Partenio-Lombardi.
Norme generali
1 – il CLUB organizzatore dell’evento sportivo è responsabile dell’emissione e distribuzione dei titoli di accesso per la manifestazione che si svolgerà presso lo Stadio Alberto De Cristofaro, Giugliano in Campania
2 – L’acquisto del titolo valido per l’accesso e la permanenza nell’area stadio, determina l’accettazione del presente “Regolamento d’uso dello Stadio” e delle normative emanate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, dal C.O.N.I., dalla FIFA, dalla UEFA, dalla F.I.G.C., dalle LEGHE, e dall’Autorità di Pubblica Sicurezza.
3 – Con l’acquisto del titolo di accesso, il titolare si impegna a prendere visione, a rispettare ed accettare tutti i punti del regolamento di utilizzo dell’impianto sportivo; il rispetto di tali norme è condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza degli spettatori nell’impianto sportivo.
4 – L’accesso all’impianto sportivo può comportare la sottoposizione dell’interessato a controlli di prevenzione e sicurezza sulla persona e nelle eventuali borse e/o contenitori al seguito, finalizzati esclusivamente ad impedire l’introduzione nello Stadio di oggetti e sostanze illecite proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza.
5 – Con l’acquisto del titolo di accesso allo Stadio, l’acquirente autorizza implicitamente il Club ad effettuare controlli sulla persona ed a rifiutare l’accesso o ad allontanare dall’impianto chiunque non si sottoponga a tali controlli.
6 – L’inosservanza del presente regolamento, comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore nonché l’applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
7 – Il Club può rifiutare l’ingresso allo Stadio alle persone che abbiano già violato il presente Regolamento.
NORME COMPORTAMENTALI
(Art. 1 septies del D.L. 28/2003, convertito e modificato dalla Legge 88/2003)
Ai sensi del presente regolamento per impianto sportivo si intendono tutte le aree di pertinenza compresa l’area riservata esterna.
L’accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all’interno dell’impianto sportivo, in occasione degli incontri di calcio, sono regolati dal “regolamento d’uso”; l’acquisto del titolo di accesso ne comporta l’accettazione da parte dello spettatore.
L‘inosservanza dello stesso comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore nonché l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.
Qualora il contravventore risulti già sanzionato, nella stessa stagione sportiva anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del regolamento d’uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive.
Si ricorda che:
- il titolo di accesso (biglietto o abbonamento) allo stadio è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente in materia e dal club;
- per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire anche a richiesta degli steward, per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello stesso;
- il titolo di accesso deve essere conservato fino all’uscita dello stadio;
- lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato e, pertanto, con l’acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare postidifferenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo non espressamente autorizzato dalla società che organizza l’evento;
- fermo restando la possibilità da parte degli organi di polizia giudiziaria di effettuare perquisizioni personali secondo le normative vigenti, lo spettatore può essere sottoposto da parte degli stewards a controlli manuali dell’abbigliamento, delle borse e degli oggetti portati a seguito, attraverso la tecnica del pat-down e/o anche con l’uso di metaldetector, a controlli finalizzati ad evitare l’introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosied è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli stewards.
- Si ricorda che gli stewards, nell’esercizio delle proprie funzioni, sono equiparati agli incaricati di pubblico servizio. In particolare ad essi vieneestesa la tutela prevista dagli att. 336(violenza o minaccia a pubblico ufficiale) e 337 (resistenza a pubblico ufficiale) del Codice Penale (ex art. 6quater L.13/12/89 così come integrata dall’ art. 1 lett.c del D.L. 17/08/05 convertito in L. 17/10/05
- Per ragioni d’ordine pubblico, l’Autorità di Pubblica Sicurezza o il Club potranno limitare o interdire l’ingresso o la permanenza nello Stadio anchea soggetti che dispongono di regolare titolo di accesso.
- I tornelli dei varchi d’ accesso sono strutturati per consentire un fluido e rapido ingresso del pubblico scaglionato in un arco temporale di almeno
90 minuti. Premesso ciò la Società non risponde di eventuali ritardi e/o attese nelle operazioni di accesso.
MODALITA’ PER STRISCIONI E COREOGRAFIE
E’ fatto divieto di introdurre nell’impianto sportivo, striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato dalle autorità competenti.
E’ SEMPRE AUTORIZZATA:
1 – L’introduzione e l’esposizione di bandiere, sciarpe, coccarde, cappellini, spallette, magliette riportanti solo i colori della propria squadra nonché oggettistica di folklore che, per intrinseca conformazione, non può impropriamente essere utilizzata quale corpo contundente.
2 – L’introduzione e l’esposizione di bandiere nazionali degli stati che sono rappresentati in campo.
E’ SEMPRE VIETATA:
1 – L’introduzione e l’esposizione di striscioni dal contenuto offensivo, violento, ingiurioso o, comunque, vietato dalle vigenti normative (espressioni di razzismo, di antisemitismo, di vilipendio etc.).
2 – L’esposizione di materiale che per dimensioni ostacoli la visibilità di altri tifosi.
3 – L’introduzione di materiale, anche se autorizzato, dopo l’apertura al pubblico dei cancelli allo Stadio.
4 – L’introduzione di materiale ritenuto pericoloso per la pubblica incolumità e per la sicurezza antincendio.
PUÒ ESSERE AUTORIZZATA DAGLI ORGANI COMPETENTI:
1 – L’introduzione e l’esposizione di striscioni contenenti scritte a sostegno della propria squadra in occasione della gara in programma previa richiesta preventiva che deve giungere alla Società non entro i 7 giorni precedenti la gara.
2 – L’introduzione e l’utilizzo dei materiali necessari per le coreografie.
SERVIZI INTERNI PER IL PUBBLICO
1 – In ogni settore sono presenti servizi igienici.
2 – Qualsiasi informazione, assistenza e/o soccorso può essere richiesta al personale di servizio, facilmente identificabile dal giubbino in dotazione.
All’interno dell’impianto sportivo e dell’area riservata esterna È VIETATO
o esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte; o sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo;
o arrampicarsi sulle strutture;
o danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto;
o introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe;
o introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate
dall’autorità competente, previo parere favorevole del Questore;
o introdurre o detenere pietre, coltelli, oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori (tamburi, trombe, strumenti musicali di
qualsiasi genere), trombe a gas, megafoni ed altri sistemi di emissione od amplificazione del suono, strumenti per l’emissione di raggi luminosi concentrati (puntatori laser e simili) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all’incolumità di tutti i soggetti presenti nell’impianto ovvero compromettere il regolare svolgimento delle competizioni sportive;
o esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga;
o introdurre e vendere all’interno dell’impianto sportivo, le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate
in bicchieri di carta o plastica;
o introdurre ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto e diversi da quelli
esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Società Sportiva; gli stessi non potranno comunque
essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla società sportiva e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione;
o organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della
Società Sportiva;
o accedere e trattenersi all’interno dell’impianto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Si rammenta che costituisce anche reato: il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l’ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l’incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, il possesso, il lancio e l’utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalcamento di separatori e l’invasione di campo.
Si segnala, infine, che l’impianto è controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all’interno che all’esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.M. 06/06/2005.
Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle norme di legge.
Il responsabile del trattamento è il gestore dell’impianto TV a circuito chiuso il cui nominativo viene depositato agli atti del GOS.
E’ ASSOLUTAMENTE PROIBITO INTRODURRE E/O DETENERE ALL’INTERNO DELLO STADIO:
1 – Qualsiasi tipo di arma indipendentemente dal genere, materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, coltelli o altri oggetti da taglio, qualsiasi strumento atto ad offendere e che possa essere utilizzato come tale.
2 – Tutti gli oggetti, i materiali e le sostanze che potrebbero essere lanciati o rappresentare una minaccia per la sicurezza, l’ordine pubblico, oppure provocare danni a persone e/o a cose, o interrompere lo svolgimento della partita.
3 – Veleni, sostanze nocive, materiali infiammabili o esplosivi, liquidi e gas, droghe e bevande alcoliche, pietre, bottiglie o contenitori di vetro, sostanze congelate ed ogni altro oggetto idoneo ad essere lanciato.
4 – Esporre cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni o altre segnalazioni con testi offensivi, malevoli, provocatori, contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche e religiose, asserzioni o concetti inneggianti alla violenza o che possano determinare reazioni violente nei destinatari, ovvero possano ostacolare lo svolgimento delle gare o comunque non preventivamente autorizzate.
5 – Caschi da motociclista, bagagli ingombranti.
6 – Ombrelli, ad eccezione di quelli da borsa (richiudibili senza punta). 7 – Animali con l’eccezione dei cani guida e/o soccorritori.
8 – Altri oggetti identificati dal personale di servizio, della sicurezza e/o qualsiasi altra persona autorizzata così come previsto dal D.M. 08/08/2007 che possano pregiudicare la sicurezza e/o la reputazione del Club
Sono puniti dalla stessa legge 401/89 i seguenti comportamenti:
1 – scavalcamento ed invasione di campo:- “Salvo che il fatto non costituisca più grave reato chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell’impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito, se dal fatto deriva un pericolo concreto per le persone, con l’arresto fino a 1 anno o con l’ammenda prevista dalle normative vigenti (art. 6 bis comma 2)”;
2 – Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive- “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o comunque nelle immediate adiacenze ad essi, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti o, comunque atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa prevista dalle normative vigenti. Si considerano reati anche i fatti commessi nelle 24 ore precedenti e successive allo svolgimento della manifestazione sportiva (art. 6 ter.)”;
3 – Turbativa di manifestazioni sportive- “Salve che il fatto costituisca più grave reato, chiunque turba il regolare svolgimento di una manifestazione sportiva è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalle normative vigenti. La competenza ad irrogare la sanzione spetta al Prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato”.
4 – Regolamento d’uso e relative sanzioni- “ Chiunque entra nell’impianto sportivo in violazione al rispettivo regolamento d’uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l’allontanamento dall’impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalle normative vigenti. La sanzione è aumentata nel caso di reiterazione del fatto, anche se lo stesso è commesso in altro impianto sportivo. Nell’ipotesi di cui al primo periodo, al contravventore possono essere applicato il DASPO e le prescrizione per una durata da 3 mesi a 2 anni (Art. 1-septies D.L. 28/2003 conv. L. 88/2003).
MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLO STADIO
1 – Chiunque tenga atteggiamenti violenti, ingiuriosi e /o offensivi, discrimini in senso razziale, etnico, religioso verso gli altri spettatori o gli atleti presenti nell’impianto sportivo.
2 – Chiunque produca danneggiamenti all’impianto e ponga in atto comportamenti pericolosi per la sicurezza degli altri spettatori.
3 – Chiunque si sia introdotto nello Stadio privo di un valido titolo di accesso.
4 – Chiunque occupi percorsi di smistamento ed aree riguardanti le vie di esodo.
5 – Chiunque esponga striscioni offensivi verso qualunque persona e/o istituzione.
6 – Chiunque acquisti titoli di accesso per settori diversi da quelli destinati alla propria tifoseria di appartenenza.
7 – Ogni persona che sia entrata nelle aree dello Stadio designate per ospitare i tifosi della squadra avversaria può essere espulsa dallo Stadio per la sua incolumità e/o per qualsiasi altra ragione.
8 – Chiunque contravvenga alle norme contenute nel presente regolamento d’uso dell’impianto sportivo, dopo gli accertamenti dell’Autorità competente.